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Whistleblowing: il sistema di segnalazione delle violazioni


Con il termine whistleblower si fa riferimento ad un individuo che fa una rivelazione spontanea di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

La disciplina del whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge 179/2017 e implementata dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937. Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower, prevedendo la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

L’Istituto, nello spirito di dare concreta applicazione all’art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 - introdotto dall’art. 2, comma 1°, della L. 179/2017 - mette a disposizione di chiunque abbia necessità il “Portale Whistleblowing” dedicato ad effettuare le segnalazioni che, attraverso modalità esclusivamente informatizzate, garantisce la completa riservatezza dell’identità del segnalante.

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti che possono essere segnalati; in linea generale si tratta di fatti e/o i comportamenti che hanno la potenzialità di minare l’integrità e l’etica aziendale, e che sono di interesse generale e non individuale. Essi potranno essere anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno dell’Azienda.

Non devono essere segnalate tramite questo canale questioni di carattere personale relative ai rapporti con il proprio superiore gerarchico o con i propri colleghi o inerenti la disciplina del rapporto di lavoro. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a prendere visione dell’intera  Whistleblowing Policy  e dell'Informativa sulla Privacy:

carta dei servizi carta dei servizi
 Whistleblowing Policy  Informativa Privacy

 















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