IEO Check up oncologico per aziende
Una soluzione innovativa per il benessere dei dipendenti
Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza nel mondo aziendale, che adeguate politiche di welfare contribuiscano al benessere psico-fisico e alla produttività dei dipendenti, rendendo più forte l’impresa nel suo complesso.
IEO Check Up pone al centro il benessere della persona e per questo può divenire un prezioso strumento di welfare per le imprese che decidono di offrirlo come benefit ai propri dipendenti, rafforzando positivamente l’immagine interna dell’azienda.
IEO offre la possibilità, alle aziende attente al benessere dei propri collaboratori, di stipulare delle convenzioni volte a garantire ai dipendenti dei percorsi di prevenzione personalizzati.
Il vantaggio fiscale
Le spese per servizi sanitari rivolti ai dipendenti sono deducibili. TUIR: ART.100, COMMA1
Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. TUIR: ART.51, COMMA 2, LETT.F.
Non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti di cui all’art.12. le condizioni di applicabilità sono: volontarietà della spesa, ossia non deve essere prevista dal contratto collettivo nazionale o da un accordo aziendale; deve quindi emergere l’intento liberale del datore di lavoro; opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, come anche chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2004.Si può dichiarare qualsiasi requisito, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 188/1998. TUIR: ART.51, COMMA 3
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.